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												Registro Anagrafico  DISCIPLINARE 
												DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE 
												RAZZE POPOLAZIONI EQUINE 
												RICONDUCALI A GRUPPI ETNICI 
												LOCALI
 
												
												Art. 
												1 
												- Ai sensi dell’art. 3 della 
												Legge 15 gennaio 1991,n. 30 
												sulla disciplina della 
												riproduzione animale, e del 
												Decreto del Ministero 
												dell’Agricoltura del 21 luglio 
												1990, il Registro Anagrafico 
												delle popolazioni equine 
												riconducibili a gruppi etnici 
												locali, tenuto dall’Associazione 
												Italiana Allevatori, Ente 
												giuridicamente riconosciuto con 
												D.P.R. n. 1051 del 27 ottobre 
												1950, è regolato dal presente 
												Disciplinare, in armonia con la 
												normativa dell’Unione Europea 
												 CAPITOLO 
												 I   
												
												  ORGANIZZAZIONE DEL REGISTRO 
												ANAGRAFICO 
												
												  
												
												Art. 
												2 -  
												 II 
												Registro Anagrafico rappresenta 
												lo strumento per la 
												conservazione delle razze 
												popolazioni equine ammesse e ne 
												 promuove la valorizzazione 
												economica.    Le attività di cui 
												al presente Disciplinare sono 
												svolte secondo le norme previste 
												dai successivi articoli, sotto 
												la vigilanza del Ministero delle 
												Risorse Agricole, Alimentari e 
												Forestali, nei termini previsti 
												dalla Legge n. 491/93, 
												dall’Associazione Italiana 
												Allevatori che si avvale della 
												propria struttura centrale e 
												periferica.  
												Art. 
												3 
												-  Le razze popolazioni ammesse 
												al Registro Anagrafico sono le 
												seguenti: 
												
												a)
												
												
												 CAVALLINE: - Murgese,
												Pugliese 
												(probabilmente estinto), 
												Cavallo del Ventasse, 
												Norico, Cavallo del 
												Catria, Pony di Esperia,
												Salernitano, Persano,
												Calabrese, Siciliano,
												Sanfratellano, Sardo,
												Cavallo della Giara, 
												Samolaco, Tolfetano,
												Cavallino di Monterufoli,
												Napoletano 
												(probabilmente estinto), 
												 
												 
												
												
												b) 
												
												 ASININE:  - 
												 Asino di 
												Martina Franca, 
												Asino dell’Armata, 
												Asino dell’Asinara,
												Asino Ragusano,  
												Asino Sardo,  
												
												 Art. 4 - II Ministero 
												delle Risorse Agricole, 
												Alimentari e Forestali, su 
												proposta dell’Associazione 
												Italiana Allevatori e conforme 
												parere della Commissione Tecnica 
												Centrale del Registro, autorizza 
												l’ammissione allo stesso di 
												altre razze popolazioni. 
												 
												
												
												Art. 5 
												- Allo svolgimento dell’attività 
												del Registro, l’Associazione 
												Italiana Allevatori provvede 
												mediante:  — la Commissione 
												Tecnica Centrale; l’Ufficio 
												Centrale;  gli Uffici 
												Provinciali.     
												
												
												Art. 6 
												- La Commissione Tecnica 
												Centrale studia e determina i 
												criteri e gli indirizzi per la 
												conservazione ed il 
												potenziamento delle razze 
												popolazioni ammesse e propone 
												eventuali modifiche al presente 
												Disciplinare. 
												
												Assolve i compiti previsti in 
												materia di riproduzione, con 
												particolare riferimento alle 
												norme contenute nel Regolamento 
												applicativo della Legge del 15 
												gennaio 1991 n. 30. 
												
												Della 
												Commissione Tecnica Centrale 
												fanno parte: 
												
												— 1 
												rappresentante del Ministero 
												delle Risorse Agricole, 
												Alimentari e Forestali, 
												incaricato di vigilare con 
												carattere di continuità sugli 
												adempimenti previsti dal 
												presente Disciplinare; 
												
												— 1 
												funzionario tecnico 
												rappresentante ciascuna Regione 
												a statuto ordinario e speciale, 
												nonché delle Province autonome 
												di Trento e Bolzano, in cui sia 
												presente almeno una delle razze 
												popolazioni di cui all’art. 3 
												nominato dal rispettivo 
												Assessorato all’Agricoltura; 
												
												— 3 
												esperti in zootecnia, nominati 
												dal Ministero delle Risorse 
												Agricole, Alimentari Forestali, 
												su proposta dell’Associazione 
												Italiana Allevatori; 
												
												— 3 
												allevatori designati a turno 
												dall’Associazione Italiana 
												Allevatori, in funzione degli 
												argomenti all’ordine del giorno 
												di ciascuna riunione; 
												
												— 1 
												rappresentante dell’Unione 
												Nazionale Incremento Razze 
												Equine; 
												
												— 1 
												rappresentante del Ministero 
												della Difesa; 
												
												— il 
												Direttore dell’Associazione 
												Italiana Allevatori o suo 
												delegato; 
												
												— il 
												Presidente dell’Associazione 
												Italiana Allevatori o suo 
												delegato. 
												
												Svolge funzioni di segretario il 
												Direttore dell’Associazione 
												Italiana Allevatori o suo 
												delegato. 
												
												La 
												Commissione elegge, nel proprio 
												ambito, il Presidente e un Vice 
												Presidente. 
												
												I 
												componenti restano in carica per 
												un triennio e possono essere 
												riconfermati. 
												
												In 
												relazione agli argomenti da 
												trattare, il Presidente può 
												invitare, a titolo consultivo, 
												esperti di particolare 
												competenza, così come allevatori 
												delle razze popolazioni 
												interessate. 
												
												La 
												convocazione deve essere fatta 
												almeno 15 giorni prima della 
												riunione. 
												
												In 
												prima convocazione le riunioni 
												della Commissione sono valide 
												con la presenza di almeno la 
												metà dei componenti, in seconda 
												convocazione le riunioni sono 
												valide qualsiasi sia il numero 
												dei presenti. 
												
												In 
												assenza del Presidente assume la 
												Presidenza il Vice Presidente. 
												
												Le 
												deliberazioni sono prese a 
												maggioranza assoluta di voti dei 
												presenti; in caso di parità dei 
												voti prevale quello del 
												Presidente. 
												
												Di 
												ogni riunione viene redatto 
												apposito verbale, firmato dal 
												Presidente e dal segretario.  
												
												
												Art. 7 
												- L’Ufficio Centrale provvede: 
												
												al 
												coordinamento ed al controllo 
												degli Uffici Provinciali ed 
												all’espletamento dei compiti 
												relativi al  funzionamento del 
												Registro; 
												
												alla 
												verifica dell’applicazione degli 
												schemi di riproduzione, 
												approvati per ciascuna razza 
												popolazione ammessa al 
												Registro.  
												
												
												Art. 8 
												-  Gli Uffici provinciali 
												provvedono: 
												
												— 
												all’espletamento delle attività 
												di loro competenza previste dal 
												presente Disciplinare; 
												
												— 
												all’applicazione degli schemi di 
												riproduzione, approvati dalla 
												Commissione Tecnica Centrale per 
												ciascuna razza popolazione; 
												
												— al 
												rilascio dei documenti ufficiali 
												del Registro, secondo le norme 
												prescritte dal presente 
												Disciplinare. 
												
												Gli 
												Uffici Provinciali sono tenuti 
												dalle Associazioni Provinciali 
												Allevatori giuridicamente 
												riconosciute e appositamente 
												prescelte dall’Associazione 
												Italiana Allevatori ed 
												eventualmente, e comunque sempre 
												sotto il controllo 
												dell’Associazione Italiana 
												Allevatori, da Istituti di 
												Incremento Ippico ed 
												Associazioni di Allevatori 
												giuridicamente riconosciuti e 
												territorialmente presenti. 
												Qualora si verifichino carenze, 
												l’Associazione Italiana 
												Allevatori provvede 
												direttamente, in via temporanea, 
												all’espletamento delle attività 
												anzidette. 
												
												L’Associazione Italiana 
												Allevatori può affidare ad un 
												solo Ufficio le attività di più 
												province qualora le condizioni 
												dell’allevamento e l’assetto 
												organizzativo funzionale lo 
												richiedano. 
												
												La 
												tenuta del Registro Anagrafìco 
												negli Uffici Provinciali è 
												sottoposta a norma dell’art. 77 
												del D.P.R. 24 luglio n. 616, 
												alla vigilanza degli Assessorati 
												Regionali all’Agricoltura, 
												svolta secondo le direttive 
												impartite dal Ministero delle 
												Risorse Agricole, Alimentari e 
												Forestali, a norma dell’art. 4 
												del citato D.P.R.  
												
												
												Art. 9 
												- Per l’esame dei puledri, per 
												la valutazione morfologica degli 
												stalloni e delle fattrici, da 
												iscrivere ai rispettivi Registri 
												la Commissione Tecnica Centrale 
												nomina tecnici specializzati 
												Esperti di razza-popolazione 
												scelti tra allevatori e tecnici 
												particolarmente competenti 
												nell’allevamento e nelle 
												caratteristiche della 
												razza-popolazione specifica. 
												
												L’Ufficio Provinciale è tenuto a 
												comunicare il calendario delle 
												valutazioni morfologiche 
												all’Assessorato all’Agricoltura 
												competente per l’eventuale 
												opportuna presenza di un suo 
												delegato. 
												
												
												CAPITOLO II 
												
												
												AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI E 
												DEI SOGGETTI AL REGISTRO 
												ANAGRAFICO 
												
												
												Art. 10 
												- L’adesione degli allevamenti 
												al Registro Anagrafico è 
												volontaria. 
												
												L’allevatore che vi intenda 
												aderire deve presentare domanda 
												all’Ufficio Provinciale 
												competente per territorio. 
												
												Possono essere iscritti al 
												Registro Anagrafico gli 
												allevamenti costituiti da 
												soggetti in possesso dei 
												caratteri di razza popolazione. 
												
												L’Ufficio Provinciale provvede a 
												segnalare, in via preliminare, 
												all’Ufficio Centrale l’eventuale 
												esigenza di valutazioni 
												morfologiche, da svolgere negli 
												allevamenti che abbiano fatto 
												domanda d’iscrizione. 
												
												Il 
												giudizio di idoneità 
												all’iscrizione degli allevamenti 
												che abbiano fatto domanda viene 
												espresso dall’Ufficio 
												Provinciale competente per 
												territorio che provvede ad 
												informarne l’Assessorato 
												Regionale all’Agricoltura.  
												
												
												Art. 11 
												- La visita per l’iscrizione 
												degli stalloni e delle fattrici, 
												nonché dei puledri ai rispettivi 
												Registri si effettua in appositi 
												raduni, o presso singoli 
												allevamenti, una volta l’anno 
												secondo programmi stabiliti 
												dall’Ufficio Centrale in accordo 
												con gli Uffici Provinciali.  
												
												
												Art. 12 
												- II Registro Anagrafico si 
												articola in:   1) 
												Registro puledri;  2) 
												Registro fattrici; 3) 
												Registro stalloni.  
												
												
												Art. 13 
												-  Ai Registri puledri, fattrici 
												e stalloni, vengono iscritti i 
												soggetti maschi e femmine in 
												possesso dei requisiti previsti 
												dalle Norme Tecniche, emanate 
												dalla Commissione Tecnica 
												Centrale.  
												
												
												CAPITOLO III 
												
												
												IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI 
												APPARTENENTI AL REGISTRO 
												ANAGRAFICO  
												
												
												Art. 14 
												- L’identificazione dei soggetti 
												di cui all’art. 13, viene 
												effettuata dall’Esperto di 
												razza-popolazione mediante il 
												rilevamento dei dati segnaletici 
												e/o altro sistema approvato 
												dalla Commissione Tecnica 
												Centrale.  
												
												
												CAPITOLO IV 
												
												
												SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL 
												REGISTRO ANAGRAFICO  
												
												Art. 
												15 
												- Per la tenuta delle 
												registrazioni sono prescritti i 
												registri e i moduli approvati 
												dalla Commissione Tecnica 
												Centrale.  
												
												Art. 
												16 
												- II Certificato Anagrafico è 
												rilasciato dagli Uffici 
												Provinciali a richiesta 
												dell’allevatore. Esso viene 
												rilasciato ai soggetti iscritti 
												nelle diverse sezioni. Per lo 
												stesso soggetto è rilasciato un 
												solo certificato originale. 
												
												In 
												caso di smarrimento, debitamente 
												denunciato dall’interessato 
												all’Autorità competente, potrà 
												rilasciarsi, da parte 
												dell’Ufficio Provinciale, un 
												secondo certificato sul quale 
												dovrà essere stampigliata in 
												modo evidente la dicitura: 
												Duplicato. 
												
												
												CAPITOLO V 
												
												
												OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI E 
												FINANZIAMENTI DEL REGISTRO 
												ANAGRAFICO  
												
												Art. 
												17 
												- L’allevatore che ha ottenuto 
												l’ammissione al Registro del 
												proprio allevamento si impegna: 
												
												1) ad 
												accettare il presente 
												Disciplinare e le disposizioni 
												impartite per il funzionamento 
												del Registro; 
												
												2) a 
												sottoporre tutti i soggetti del 
												proprio allevamento ai controlli 
												stabiliti dalla Commissione 
												Tecnica Centrale; 
												
												3) a 
												fornire, quando richiesto dai 
												competenti organi del Registro, 
												chiarimenti e notizie 
												riguardanti il  
												
												proprio allevamento.  
												
												Art. 
												18 
												- L’infrazione, da parte 
												dell’allevatore interessato, di 
												una o più norme del presente 
												Disciplinare comporta, a seconda 
												dei casi, i provvedimenti 
												seguenti: 
												
												
												a) 
												ammonimento; b) 
												sospensione dell’allevamento; 
												e) radiazione del proprio 
												allevamento; d) denuncia 
												all’Autorità giudiziaria, nel 
												caso di comprovata frode. 
												
												I 
												provvedimenti di cui ai 
												paragrafi a) e b) sono di 
												competenza degli Uffici 
												Provinciali. I provvedimenti di 
												cui ai paragrafi e) e d) sono 
												deliberati dall’AIA, su proposta 
												o su parere dell’Ufficio 
												Provinciale competente per 
												territorio. 
												
												Per i 
												provvedimenti di cui ai punti e) 
												e d) è ammesso il ricorso da 
												parte dell’allevatore alla 
												Commissione Tecnica Centrale.  
												
												Art. 
												19 
												- Al finanziamento del Registro 
												Anagrafico si provvede: 
												
												 in 
												sede centrale 
												con:  a) quote 
												contributive versate 
												dall’Ufficio Provinciale; b) 
												contributi pubblici in 
												applicazione di leggi in materia 
												zootecnica secondo le 
												determinazioni del Ministero 
												delle Risorse Agricole, 
												Alimentari e Forestali e delle 
												Regioni e/o Province autonome 
												interessate;  c) altri 
												eventuali proventi; 
												
												in 
												sede provinciale 
												con: 
												
												a) 
												quote contributive versate dagli 
												allevatori direttamente agli 
												Uffici Provinciali per il 
												rilascio di certificati 
												anagrafici e di altri 
												documenti;  b) contributi 
												pubblici in applicazione di 
												leggi in materia zootecnica 
												secondo le determinazioni del 
												Ministero delle Risorse 
												Agricole, Alimentari e Forestali 
												e delle Regioni e/o Province 
												autonome interessate;  e) 
												altri eventuali proventi. 
												
												
												CAPITOLO VI 
												
												
												DISPOSIZIONI GENERALI  
												
												Art. 
												20 
												- Registri, certificati, moduli 
												e atti in genere derivanti dal 
												presente Disciplinare e 
												contraddistinti dal marchio 
												depositato dell’Associazione 
												Italiana Allevatori hanno valore 
												ufficiale. Chiunque sottragga, 
												alteri, contraffaccia i 
												documenti e i contrassegni 
												depositati, o chi ne faccia uso 
												indebito, è perseguito a norma 
												di legge.  
												
												Art. 
												21 
												- Le modifiche al presente 
												Disciplinare di iniziativa del 
												Ministero delle Risorse 
												Agricole, Alimentari e Forestali 
												o proposte dall’Associazione 
												Italiana Allevatori, su conforme 
												parere della Commissione Tecnica 
												Centrale, entrano in vigore 
												dalla data del relativo decreto 
												di approvazione.  
												
												Art. 
												22 
												- Le Norme Tecniche che 
												disciplinano l’iscrizione dei 
												soggetti al Registro Anagra-fico 
												vengono emanate dalla 
												Commissione Tecnica Centrale e 
												devono essere approvate dal 
												Ministero delle Risorse 
												Agricole, Alimentari e 
												Forestali. 
												
												Eventuali modifiche di 
												iniziativa di detto Ministero 
												entrano in vigore dalla data del 
												relativo decreto di 
												approvazione, quelle proposte 
												dall’Associazione Italiana 
												Allevatori, previa delibera 
												della Commissione Tecnica 
												Centrale, devono venire 
												trasmesse al Ministero delle 
												Risorse Agricole, Alimentari e 
												Forestali entro 60 giorni dalla 
												data della delibera della 
												Commissione Tecnica Centrale 
												stessa. 
												
												Le 
												modifiche entrano in vigore 
												dalla data del relativo decreto 
												di approvazione o comunque dopo 
												90 giorni dalla data di 
												trasmissione delle stesse al 
												Ministero delle Risorse 
												Agricole, Alimentari e 
												Forestali, nel caso non ci sia 
												stato un parere contrario di 
												quest’ultimo.     |